Chi siamo

CHI SIAMO

La Fondazione ISPRO

La Fondazione dell’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (Fondazione ISPRO) è stata costituita con la missione di sostenere le attività istituzionali dell’ISPRO che consistono nel promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori e di organizzare e coordinare, in sinergia con le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, i percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché i programmi di ricerca in ambito oncologico.

 

Inoltre l’ISPRO inglobando le funzioni dell’ITT (ex Istituto Toscano Tumori)  ha il coordinamento operativo della rete oncologica toscana, attraverso l’Organismo di Coordinamento della rete oncologica regionale. La rete oncologica della regione Toscana coordina tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura e ricerca in campo oncologico svolte nelle aziende sanitarie, negli altri enti del servizio sanitario toscano e nello stesso ISPRO.

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, è riconosciuta dalla Regione Toscana con Decreto n. 250 del 29.01.2010 ed è iscritta al registro delle Persone giuridiche private della Regione Toscana al n. 699.

La Fondazione ha la missione di incrementare la disponibilità finanziaria per la lotta contro il cancro, in modo da sviluppare il più possibile l’impegno dell’ISPRO, con l’aiuto dei cittadini e delle forze sociali a cui si rivolge.

Organigramma

Consiglio di Amministrazione

Lorenzo Livi (Presidente), Giovanni Scartoni, Emilio Carlo Dispigno, Lorenzo Gori

Revisore unico

Arturo Marini

Segretario Esecutivo

Lapo Cecconi

Statuto

STATUTO DELLA FONDAZIONE ISPRO

Art. 1

Costituzione | E’ costituita una fondazione denominata “Fondazione dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica” o, in sigla, “Fondazione dell’ISPRO”. La fondazione ha sede presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Attività Istituzionali, strumentali, accessorie e connesse | La Fondazione svolge la propria funzione di sostegno alle attività dell’ISPRO nei seguenti settori: – ricerca di base sul cancro, ricerca clinica e ricerca traslazionale in campo oncologico; – prevenzione primaria e secondaria; – diagnosi e cura dei tumori;- miglioramento dell’assistenza, comprese le cure palliative, il sostegno psicologico e la qualità di vita; – sostegno alle famiglie; – sostegno delle attività organizzative dell’ISPRO, per il coordinamento dei percorsi assistenziali e di eventi formativi. Per il raggiungimento dei suo scopi, la Fondazione potrà tra l’altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari; e) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all’art. 2; g) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività; h) istituire premi e borse di studio; i) svolgere, in via accessoria e strumentale al persegui mento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali; k) rapportarsi con le Associazioni no profit presenti sul territorio regionale, favorendo lo scambio e l’integrazione delle varie attività; l) predisporre linee guida e/o proposte di convenzioni con le Associazioni di cui al punto k) in maniera da massimizzare i risultati della rete di Enti no profit.

Art. 7

Membri della Fondazione | Sono Fondatori: a) L’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze; b) L’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana; c) L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese; d) L’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer; e) Le 12 ASL della Regione Toscana: – Azienda Usl 1 Massa e Carrara; – Azienda Usl 2 Lucca; – Azienda Usl 3 Pistoia; – Azienda Usl 4 Prato; – Azienda Usl 5 Pisa; – Azienda Usl 6 Livorno; – Azienda Usl 7 Siena; – Azienda Usl 8 Arezzo; – Azienda Usl 9 Grosseto; – Azienda Usl 10 di Firenze; – Azienda Usl 11 di Empoli; – Azienda Usl 12 di Viareggio; f) L’I.S.P.O.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione Composizione | La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione così composto: a) il Presidente della Fondazione, designato ai sensi dell’art. 9 del presente statuto; b) due membri scelti dai Direttori Generali delle ASL della Regione Toscana Fondatori, appartenenti alle due Aree Vaste, non rappresentate dall’A.O.U. presente pro tempore nel Consiglio d’Amministrazione, a rotazione triennale; c) un membro designato da i Rettori delle Università di Firenze, Pisa e Siena, a rotazione triennale; d) un membro scelto dal Direttore Operativo dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica o, in sigla, “ISPRO”, con funzione di vicepresidente; e) un membro scelto dal Direttore pro tempore della Direzione Generale del Diritto alla Salute della Regione Toscana (o della diversa Direzione di tale Regione che dovesse in futuro essere competente in materia sanitaria); f) il Presidente pro tempore del Comitato Scientifico della Fondazione; g) un rappresentante di Enti e Associazioni operanti in campo oncologico, cooptato dai membri come sopra designati; h) un rappresentante delle Associazioni di volontariato, cooptato dai membri come sopra designati. I membri del Consiglio di Amministrazione sub e), g) ed h) restano in carica per 3 anni salvo revoca, e possono essere rinnovati per non più di una volta. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione non è delegabile. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto. I ruoli e gli enti sopra meglio nominati dovranno intendersi automaticamente sostituiti dai loro aventi causa, a titolo universale o particolare, tali individuati con modifica del vigente Statuto ovvero dalla legge, con provvedimento delle autorità competenti o dalla normativa comunque applicabile.

Art. 12

Il Comitato Scientifico | Il Comitato Scientifico promuove le attività della Fondazione e svolge per il Consiglio di Amministrazione una funzione consultiva tesa ad ottimizzare il perseguimento degli scopi della Fondazione. Il Comitato Scientifico è composto da: • il Direttore Scientifico dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica o, in sigla, “ISPRO” (Presidente del Comitato Scientifico) • un membro dell’Ufficio di Direzione dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica o, in sigla, “ISPRO”, designati dall’Ufficio stesso; • due rappresentanti medici appartenenti alle Aziende Sanitarie territoriali designati dal Consiglio di Amministrazione; • un rappresentante dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica o, in sigla, “ISPRO”; • un rappresentante delle Università della Toscana; • un rappresentante del CNR – Centro Nazionale di ricerca. I membri del Comitato durano in carica 3 anni e possono essere confermati.

Art. 14

Il Revisore dei Conti | Il Revisore dei Conti -pluripersonale o unipersonale che sia è scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. In sede di nomina l’adunanza a ciò deputata potrà scegliere, indistintamente, tra un organo unipersonale o un organo pluripersonale composto da tre membri. Il Revisore dei Conti – pluripersonale o unipersonale che sia vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti – pluripersonale o unipersonale che sia – resta in carica quattro anni ed il suo componente può essere confermato per non più di due volte. Il Revisore dei Conti – pluripersonale o unipersonale che sia – può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Conferenza di Comunicazione | La Fondazione indìce annualmente, insieme con l’ISPRO, una Conferenza di Comunicazione, con lo scopo di rendere pubblicamente noto un rendiconto delle proprie attività e di presentare le iniziative programmate in raccordo con gli indirizzi Regionali.

Art. 16

Personale della Fondazione | Per le sue attività la Fondazione può avvalersi di personale messo a disposizione dalle Aziende sanitarie e di personale proprio.

Art. 18

Scioglimento | Lo scioglimento della Fondazione avviene nei casi previsti dal codice civile, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione. In caso di scioglimento, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà anche il liquidatore, che potrà essere scelto tra i suoi componenti, ad altri enti che perseguono scopi analoghi ovvero a fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d’uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Per l’esecuzione della liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore, che potrà essere scelto tra i suoi componenti. I beni residuanti dopo l’esecuzione della liquidazione saranno devoluti ad altri enti che perseguono scopi analoghi ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 2

Scopi | La Fondazione promuove attività di ricerca scientifica e fornisce supporto alle attività istituzionali dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica o, in sigla, “ISPRO” e della rete oncologica regionale, in coerenza con gli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, per promuovere e sostenere, con il concorso della società civile e delle forze sociali, l’impegno alla lotta contro il cancro, perseguita attraverso la ricerca, la prevenzione la diagnosi e la cura dei tumori.

Art.4

Patrimonio | Il patrimonio della Fondazione è composto: – dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti; – dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; – dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; – dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; – da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 5

Fondo di gestione | Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: – dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; – da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; – da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; – dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dei Partecipanti; – dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6

Esercizio finanziario | L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio il bilancio d’esercizio secondo quanto previsto in materia dal codice civile. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento o il miglioramento delle attività della Fondazione. E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8

Organi della Fondazione | Sono organi della Fondazione: • Il Presidente; • Il Consiglio di Amministrazione; • Il Comitato Scientifico; • Il Revisore; • Il Segretario Esecutivo

Art. 9

Il Presidente | Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento della Fondazione e cura le relazioni con enti, istituzioni e organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione. Il Presidente della Fondazione è designato, a rotazione, con incarico triennale, da ciascuno dei Direttori Generali protempore delle A.O.U. Fondatori, seguendo l’ordine di cui all’art. 7).

Art. 11

Poteri e funzionamento del Consiglio di Amministrazione | Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di indirizzo, di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo della Fondazione. In particolare il Consiglio: – approva e cura le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui all’articolo 3; – adotta ove opportuno norme interne della Fondazione; – approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio; – delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e l’alienazione di beni immobili; – può istituire categorie di Partecipanti, o members, della Fondazione, determinandone con apposito regolamento le qualifiche, le prerogative, i requisiti, le modalità di ammissione e quant’altro necessario; – nomina il Segretario Esecutivo, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone funzioni, compiti, natura, compenso e durata dell’incarico; – nomina il Revisore dei Conti; – delibera eventuali modifiche statutarie; – propone lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 4 volte all’anno secondo un calendario stabilito all’inizio dell’anno. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, d’iniziativa dal Presidente ovvero su richiesta di almeno metà dei suoi membri; in quest’ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Revisore dei Conti. La convocazione avviene con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax ed e-mail inviato con tre giorni di preavviso.L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l’approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate con la presenza ed il voto il favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica. Il Consiglio può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio stesso. Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Il Segretario esecutivo | Il Segretario Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, e scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra i soggetti esterni alla Fondazione; all’atto di nomina il Consiglio ne determina funzioni, compiti, natura, compenso e durata dell’incarico e gli attribuisce i poteri di gestione e di rappresentanza. Il Segretario Esecutivo deve avere specifiche competenze e professionalità, e deve avere esperienza di amministrazione pubblica. Il Segretario Esecutivo relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell’ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima. Egli, in particolare: – predispone il programma di attività della Fondazione, sulla base delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione e delle indicazioni fornite dal Comitato Scientifico, da presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione; – provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; – dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente; – è responsabile dell’attuazione del programma definito, dell’attività del personale e degli uffici e del coordinamento dei collaboratori esterni della Fondazione Il Segretario Esecutivo partecipa senza diritto di voto alla riunione degli organi collegiali della Fondazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati. Il Segretario Esecutivo partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con voto consultivo, e deve sottoporre annualmente al Consiglio una relazione sull’operato della Fondazione.

Art. 17

Regolamento interno | Le modalità di funzionamento della Fondazione e di esecuzione delle norme del presente statuto sono disciplinate con Regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

Disposizioni applicabili | Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di Fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato.