Chi siamo

CHI SIAMO

La Fondazione ISPRO

La Fondazione dell’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica ETS (Fondazione ISPRO) è nata con l’obiettivo di sostenere le attività di ISPRO, che consistono nella promozione delle azioni di prevenzione primaria e secondaria e nel coordinamento della rete oncologica regionale. In particolare, l’ISPRO si occupa di gestire i programmi di screening gratuiti per la popolazione – come quelli della mammella, della cervice uterina e del colon retto – strumenti fondamentali per garantire una diagnosi precoce e migliorare la qualità e l’aspettativa di vita dopo la diagnosi.

Da oltre 15 anni la Fondazione ISPRO sostiene queste attività, con l’obiettivo di rendere gli strumenti di prevenzione sempre più accessibili, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. in particolare: promuove campagne di sensibilizzazione, sostiene progetti di ricerca scientifica valorizzando il contributo di giovani ricercatori e ricercatrici, e realizza iniziative di raccolta fondi a favore delle attività istituzionali di ISPRO, strutturando ogni progetto per rispondere ai bisogni concreti del territorio e della comunità toscana.

CHI SIAMO

La nostra storia

La nostra Fondazione deriva dalla trasformazione della Fondazione dell’Istituto Toscano Tumori, nata nel 2009 e riconosciuta dalla Regione Toscana con Decreto n. 250 del 29/01/2010 come ente con personalità giuridica di diritto privato. Nel 2018, a seguito della fusione tra l’ITT e l’ISPO (attuale ISPRO), anche la Fondazione ha cambiato la sua denominazione, diventando Fondazione dell’ISPRO. Come tale è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Toscana con il n. 699.

A partire dall’estate del 2024, la Fondazione ISPRO ha avviato il percorso per adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni del Terzo Settore, risultando regolarmente iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a partire dal settembre del 2025.

La nostra missione

Crediamo che la prevenzione, la diffusione della conoscenza e la ricerca siano strumenti fondamentali per migliorare la qualità di vita delle persone e ridurre l’impatto delle malattie oncologiche. Per questo la nostra missione si sviluppa lungo quattro linee principali:

Sensibilizzazione e informazione

Promuoviamo campagne di informazione e progetti di sensibilizzazione rivolti alla popolazione toscana, per aumentare la consapevolezza sui fattori di rischio oncologici e sull’importanza della diagnosi precoce.

Ricerca e innovazione

Sosteniamo lo sviluppo di progetti di ricerca, anche attraverso l’erogazione di borse di studio a supporto della formazione di giovani ricercatori e ricercatrici.

Comunità e solidarietà

Collaboriamo con enti, istituzioni e realtà del territorio per sviluppare progetti e iniziative rivolti alle fasce più fragili della popolazione, con l’obiettivo di raggiungere e informare anche chi incontra difficoltà nell’adottare le buone pratiche di prevenzione, inclusa l’adesione agli screening oncologici.

Sostenibilità e raccolta fondi

Realizziamo iniziative di raccolta fondi e progetti sostenibili, per garantire continuità alle nostre attività, rafforzare la cultura della prevenzione e rendere concreti gli interventi a beneficio dell’intera comunità toscana.

Guardando avanti

La Fondazione ISPRO guarda al futuro con l’obiettivo di rafforzare il proprio ruolo come punto di incontro tra istituzioni regionali, ricerca e società civile, sviluppando progetti che promuovano la salute in ogni sua dimensione. Attraverso il sostegno costante alle attività di ISPRO e della Rete Oncologica che coordina, ci impegniamo a mettere a disposizione dei cittadini strumenti di conoscenza concreti e accessibili, per favorire scelte consapevoli a tutela della propria salute.

Grazie al sostegno di cittadini, imprese e associazioni del territorio, vogliamo ampliare e rendere sempre più efficaci le nostre iniziative, coinvolgendo sempre più realtà nello sviluppo di iniziative volte ad aumentare l’adesione alle azioni di prevenzione e agli screening oncologici, per costruire insieme un percorso condiviso di prevenzione, ricerca e consapevolezza, in cui ogni progetto contribuisca a rendere più sicura e informata la comunità toscana.

Organigramma

CDA

Lucia Miligi

Presidente

Lapo Cecconi

Vicepresidente

Luisa Fioretto

Membro ordinario

Marcello Onofrio

Membro ordinario

Giovanna Franchi

Membro ordinario

Monica Marini

Membro ordinario

Ilaria Papini

Segretaria esecutiva

Consiglio di Amministrazione

Lucia Miligi (Presidente)
Lapo Cecconi (Vicepresidente)
Luisa Fioretto, Monica Marini, Marcello Onofrio, Michele Maio (Consiglieri)

Statuto

STATUTO DELLA FONDAZIONE ISPRO ETS

Art. 1

 Denominazione e sede

  1. La Fondazione assume la denominazione di “Fondazione dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica Ente del Terzo Settore” o, in sigla, “Fondazione ISPRO E.T.S.”.
  2. La Fondazione ha sede nel Comune di Firenze, all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.
  3. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia che all’estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Art. 2

 Scopi

  1. La Fondazione ISPRO è ente di carattere privato costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui agli artt. 4 ss. del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
  2. La Fondazione ISPRO non ha, dunque, fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di essere il supporto e il sostegno alle attività istituzionali dell’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (in sigla “ISPRO”), in coerenza con gli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, per promuovere e sostenere, con il concorso della società civile e delle forze sociali, l’impegno alla lotta contro il cancro, perseguita attraverso la ricerca, la prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori.
Art. 3

 Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse

  1. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

    a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
    b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    c) formazione universitaria e post-universitaria;
    d) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

     

  2. In particolare, la Fondazione ISPRO E.T.S. svolge la propria funzione attraverso i seguenti ambiti di operatività:

    a) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, seminari e tutte le iniziative idonee a favorire un utile contatto con la società civile, le forze sociali, le istituzioni e gli organismi nazionali ed internazionali, al fine di promuovere la prevenzione e la ricerca in ambito oncologico e, in generale, contribuire allo sviluppo della Rete Oncologica Toscana;
    b) coordinare e sviluppare le attività di fundraising a sostegno dei progetti di ricerca e innovazione dell’ISPRO, anche mediante organizzazione di iniziative ed eventi e commercializzazione di materiale solidale specifico;
    c) favorire il radicamento sul territorio regionale, nazionale, nonché internazionale, dell’ISPRO, anche attraverso iniziative informative o di comunicazione relative alle attività poste in essere dallo stesso;
    d) supportare iniziative scientifiche organizzate dall’ISPRO anche in collaborazione con Enti terzi;
    e) supportare attività e iniziative in ambito formativo, ivi compresa l’istituzione o il finanziamento di premi e borse di studio e iniziative connesse, sostenendo anche percorsi di formazione ed aggiornamento del personale dell’ISPRO, allo scopo di accrescerne le competenze, incrementando ulteriormente le potenzialità di sviluppo e di innovazione clinica;
    f) promuovere e sostenere le attività di supporto dei pazienti e le attività di relazione e cooperazione internazionale, in raccordo con le associazioni e i diversi soggetti che collaborano per tali finalità;
    g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

     

  3. La Fondazione, previa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti e, in particolare, di quanto disposto e richiamato all’art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, fermo restando l’esercizio in via principale delle sopra descritte attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 4

Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione.

Art. 5

Fondo di dotazione

  1. Il Fondo di dotazione è composto dai conferimenti in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità, impiegabili per il perseguimento degli scopi ed effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo, ovvero da altri conferimenti espressamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione successivamente.

     

  2. Detto fondo è vincolato e non utilizzabile per far fronte agli oneri gestionali della Fondazione.

     

Art. 6

Fondo di gestione

    1. La Fondazione ISPRO E.T.S. realizza le proprie finalità istituzionali attraverso il Fondo di gestione costituito dalle seguenti entrate:

      a) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dall’attività della Fondazione medesima;
      b) eventuali donazioni, lasciti, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione, derivanti da soggetti privati, Amministrazioni o Enti pubblici o ogni altro soggetto dotato o meno di personalità giuridica;
      c) eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;
      d) apporti o conferimenti di denaro, beni materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica in qualsiasi forma, concessi dai Fondatori o da soggetti terzi senza vincolo di destinazione al fondo di dotazione;
      e) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
      f) beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

       

    2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art. 7

Esercizio finanziario e bilancio

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

     

  2. Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione, con l’assistenza del Segretario Esecutivo e del personale di supporto, predispone il Bilancio Consuntivo e lo trasmette al Revisore dei Conti, unitamente alla relazione annuale sull’attività svolta, per acquisirne il parere obbligatorio.

     

  3. Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno, ovvero, in caso di motivate ragioni, comunque entro il 30 (trenta) giugno di ciascun anno, il Bilancio Consuntivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

     

  4. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, predispone, con l’assistenza del Segretario Esecutivo e del personale di supporto, entro il 30 novembre di ogni anno, il Bilancio Preventivo valevole per l’esercizio successivo, corredato della relazione programmatica delle attività, e lo trasmette al Revisore dei Conti per acquisirne il parere obbligatorio.

     

  5. Entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno il Bilancio Preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

     

  6. Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

     

  7. Gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati, nel rispetto delle previsioni di legge, secondo delibera del Consiglio di Amministrazione.

     

Art. 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono individuati secondo le seguenti tipologie:

a) Fondatori;
b) Partecipanti;
c) Sostenitori.

 

Art. 9

 Fondatori

  1. Assumono la qualifica di Fondatori i seguenti soggetti che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo della Fondazione:

    a) Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze;
    b) Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana;
    c) Azienda Ospedaliera Universitaria Senese;
    d) Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer;
    e) Azienda USL Toscana Centro;
    f) Azienda USL Toscana Nord-Ovest;
    g) Azienda USL Toscana Sud-Est;
    h) ISPRO.

     

  2. La qualifica di Fondatore permane a tempo indeterminato, salvo rinuncia.

     

  3. Nell’ambito e nell’agire in seno alla Fondazione i suddetti Fondatori e i loro rappresentanti pro tempore devono rigorosamente attenersi al requisito dell’indipendenza; non essere influenzati da condizionamenti che potrebbero comprometterli; evitare influenze da condotte e comportamenti che possano compromettere il loro giudizio nello svolgimento della loro attività, tanto con riferimento alle proprie relazioni finanziarie e alle relazioni d’affari quanto con riferimento alle relazioni personali o relazioni di lavoro e con altri Enti, compreso quello che ne ha espresso la nomina.
Art. 10

 Partecipanti

  1. Possono ottenere la qualifica di Partecipante le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali, con la propria attività o la propria immagine.

     

  2. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.

     

  3. I Partecipanti sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione. Gli aspiranti devono presentare al Consiglio di Amministrazione domanda sottoscritta contenente le motivazioni che spingono all’iscrizione. Devono, altresì, espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dell’eventuale regolamento.

     

  4. La qualifica permane sino al termine delle contribuzioni per le quali il Partecipante si è impegnato.

     

  5. Nell’ambito e nell’agire in seno alla Fondazione i suddetti Partecipanti e i loro rappresentanti pro tempore devono rigorosamente attenersi al requisito dell’indipendenza; non essere influenzati da condizionamenti che potrebbero comprometterli; evitare influenze da condotte e comportamenti che possano compromettere il loro giudizio nello svolgimento della loro attività, tanto con riferimento alle proprie relazioni finanziarie e alle relazioni d’affari quanto con riferimento alle relazioni personali o relazioni di lavoro e con altri Enti, compreso quello che ne ha espresso la nomina.

     

Art. 11

Sostenitori

Sono Sostenitori i soggetti che versino, a titolo di contributo, qualsiasi somma ovvero prestino qualunque utilità alla Fondazione, senza assumere la qualifica di Partecipante istituzionale o Partecipante.

Art. 12

 Esclusione e recesso di Partecipanti e Sostenitori

  1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l’esclusione dei Partecipanti e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e/o doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

    a) indegnità;
    b) condotta incompatibile con le finalità della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
    c) inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti;
    d) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
    e) sottoposizione della persona fisica del Partecipante e/o del Sostenitore e/o, comunque, della persona fisica da questi ultimi designata all’attività di indirizzo, di direzione, di coordinamento e/o, comunque, all’influenza attuata dall’esterno, con particolare riferimento all’Ente che lo ha pro tempore designato, dovendo ciascun Partecipante e Sostenitore agire in seno alla Fondazione in modo indipendente e con riguardo ai soli interessi della Fondazione stessa.

     

  2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

    a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
    b) apertura di procedure di liquidazione;
    c) apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali;
    d) sottoposizione del nominato rappresentante all’attività di indirizzo, di direzione, di coordinamento e/o, comunque, all’influenza comunque attuata, da parte dell’Ente che lo ha pro tempore designato.

     

  3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Art. 13

Organi

Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) l’Organo di controllo, in composizione monocratica;
d) il Segretario Esecutivo, se nominato;
e) l’Organo di Consulenza, se nominato.

Art. 14

 Il Presidente

  1. Il Presidente della Fondazione:

    a) ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti dei terzi, che in giudizio, nonché i connessi poteri di firma;
    b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
    c) coordina le attività della Fondazione e sovrintende al pieno raggiungimento dei suoi fini, nonché esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, avvalendosi del Segretario Esecutivo;
    d) cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte.

     

  2. In casi di particolare necessità ed urgenza il Presidente adotta gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, stimati utili e opportuni nell’interesse della Fondazione, sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva all’adozione dei citati atti.

     

  3. Il Presidente della Fondazione è nominato dall’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) e resta in carica per quattro anni e/o, comunque, per la durata della consiliatura che lo ha eletto, e può essere confermato per non più di una volta.

     

  4. La carica di Presidente è gratuita, salvo il rimborso delle spese, definite ai sensi dell’articolo 20 e solo se il Presidente risulti essere residente fuori del Comune in cui ha sede la Fondazione.

     

  5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.
Art. 15

 Il Consiglio di Amministrazione

  1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione così composto:

    a) tre membri scelti, uno ciascuno, dai Direttori Generali delle tre Aree Vaste della Regione Toscana;
    b) un membro designato dai Rettori delle Università di Firenze, Pisa e Siena, a rotazione quadriennale;
    c) un membro scelto dal Direttore Generale dell’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), con funzione di Presidente;
    d) un membro scelto dal Direttore pro tempore della Direzione Generale del Diritto alla Salute della Regione Toscana (o della diversa Direzione di tale Regione che dovesse in futuro essere competente in materia sanitaria);
    e) un rappresentante di Enti e Associazioni operanti in campo oncologico, cooptato dai membri come sopra designati;
    f) un rappresentante delle Associazioni di volontariato, cooptato dai membri come sopra designati.

     

  2. I membri del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere e) ed f) restano in carica per 4 anni, salvo revoca, e possono essere rinnovati per non più di una volta.

     

  3. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione non è delegabile. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del Consigliere decaduto secondo le modalità previste per la nomina di cui al comma 1. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto. I ruoli e gli Enti sopra nominati dovranno intendersi automaticamente sostituiti dai loro aventi causa, a titolo universale o particolare, individuati con modifica del vigente Statuto ovvero dalla legge, con provvedimento delle autorità competenti o dalla normativa comunque applicabile.

     

  4. Nell’ambito e nell’agire in seno al Consiglio di Amministrazione i Consiglieri devono rigorosamente attenersi al requisito dell’indipendenza; non essere influenzati da condizionamenti esterni, comunque attuati, che potrebbero comprometterli; evitare influenze da condotte e comportamenti che possano compromettere il loro giudizio nello svolgimento della loro attività, tanto con riferimento alle proprie relazioni finanziarie e alle relazioni d’affari quanto con riferimento alle relazioni personali o relazioni di lavoro e con altri Enti, compreso quello che ne ha espresso la nomina. Più in particolare devono improntare il loro agire unicamente all’interesse della Fondazione ed escludere qualsiasi rapporto di influenza rispetto all’Ente che li ha nominati.

     

  5. I membri del Consiglio partecipano quindi all’organo “Consiglio di Amministrazione” a prescindere dall’Ente che li ha nominati e unicamente in ragione della loro persona, sempre ed esclusivamente in proprio quali persone fisiche e in forza della loro personale esperienza e del loro curriculum professionale, a prescindere da eventuali altri ruoli pro tempore ricoperti e designazioni ricevute.

     

  6. Nel caso in cui si verifichi un conflitto di interessi e, anche, nel caso in cui il conflitto di interessi possa apparire solo potenziale o astratto, il Consigliere di Amministrazione ha sempre e comunque l’obbligo e il dovere di astenersi dal voto, pena la sua esclusione.
Art. 16

 Poteri e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di indirizzo, di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo della Fondazione. In particolare il Consiglio:

    – nomina l’eventuale Vice Presidente;
    – approva e cura le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui all’articolo 3;
    – adotta, ove opportuno, norme interne della Fondazione;
    – adotta norme interne della Fondazione e il Codice di indipendenza a cui devono conformarsi i componenti del Consiglio di Amministrazione;
    – approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
    – delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all’acquisto e all’alienazione di beni immobili;
    – può istituire categorie di Partecipanti, o members, della Fondazione, determinandone con apposito regolamento le qualifiche, le prerogative, i requisiti, le modalità di ammissione e quant’altro necessario;
    – nomina il Segretario Esecutivo, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone funzioni, compiti, natura, compenso e durata dell’incarico;
    – nomina il Revisore dei Conti;
    – delibera eventuali modifiche statutarie;
    – propone lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

  2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 4 volte all’anno, secondo un calendario stabilito all’inizio dell’anno. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, d’iniziativa dal Presidente ovvero su richiesta di almeno metà dei suoi membri; in quest’ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Revisore dei Conti. La convocazione avviene con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o e-mail inviati con tre giorni di preavviso.

  3. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.

  4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

  5. Le deliberazioni concernenti l’approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente sono validamente adottate con la presenza e il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

  6. Il Consiglio può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio stesso. Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 17

 Il Segretario esecutivo

  1. Il Segretario esecutivo è individuato e nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione.

  2. Il Segretario esecutivo deve essere dotato di qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza tecnica o amministrativa, preferibilmente nel settore sanitario e/o della ricerca.

  3. Il Segretario esecutivo collabora con il Presidente, con il Consiglio di Amministrazione e con gli altri organi della Fondazione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima e, in particolare, svolge i seguenti compiti e funzioni, oltre quelli espressamente attribuiti allo stesso dal Consiglio di Amministrazione al momento della individuazione:

    a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all’organizzazione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta promozione e attuazione;
    b) dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente;
    c) è responsabile dell’attuazione del programma definito, dell’attività del personale, degli uffici e del coordinamento dei collaboratori esterni della Fondazione;
    d) coordina gli eventuali uffici e servizi e il relativo personale.

  4. Il Segretario esecutivo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali.

  5. Il Segretario esecutivo, relativamente ai compiti ad esso conferiti, ha autonomia decisionale, nell’ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.

  6. All’atto di nomina il Consiglio di Amministrazione determina natura, compenso e durata dell’incarico del Segretario esecutivo.

  7. Al Segretario esecutivo è attribuita un’indennità, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nei limiti indicati dalla normativa vigente.

  8. Egli, in particolare:

    – predispone il programma di attività della Fondazione, sulla base delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione e delle indicazioni fornite dal Comitato Scientifico, da presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione;
    – provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all’organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
    – dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente;
    – è responsabile dell’attuazione del programma definito, dell’attività del personale e degli uffici e del coordinamento dei collaboratori esterni della Fondazione.

  9. Il Segretario Esecutivo partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati.

  10. Il Segretario Esecutivo partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con voto consultivo e deve sottoporre annualmente al Consiglio una relazione sull’operato della Fondazione.
Art. 18

 Il Revisore dei Conti – L’Organo di Controllo

  1. Il Revisore dei Conti, pluripersonale o unipersonale che sia, è scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. In sede di nomina l’adunanza a ciò deputata potrà scegliere, indistintamente, tra un organo unipersonale o un organo pluripersonale composto da tre membri.

  2. Il Revisore dei Conti, pluripersonale o unipersonale che sia, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

  3. Il Revisore dei Conti, pluripersonale o unipersonale che sia, resta in carica quattro anni e il suo componente può essere confermato per non più di due volte.

  4. Il Revisore dei Conti, pluripersonale o unipersonale che sia, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

  5. L’Organo di Controllo, in composizione monocratica, è nominato nel rispetto dell’art. 30 del Codice del Terzo Settore (CTS) dal Consiglio di Amministrazione tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, secondo comma, c.c.

  6. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

  7. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sia redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del CTS.

  8. La funzione del Revisore dei Conti può essere esercitata dall’Organo di Controllo al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del CTS.
Art. 19

 Organo di Consulenza

  1. Al fine di offrire pareri e consulenza al Consiglio di Amministrazione e coadiuvarlo nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni e, più in generale, in relazione ai fini per i quali la Fondazione è stata costituita, può essere costituito un Organo di Consulenza.

  2. I Partecipanti (di cui all’art. 10) e i Sostenitori (di cui all’art. 11) della Fondazione si riuniscono ogni 4 anni, presso la sede della Fondazione, nel mese di gennaio, previo avviso di convocazione inviato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con 30 giorni di preavviso, per eventualmente nominare i membri dell’Organo di Consulenza, formato in numero, scelto al momento della nomina, da 3 a 9 membri.

  3. I membri dell’Organo di Consulenza restano in carica per 4 anni, non sono rinnovabili né revocabili.

  4. I membri dell’Organo di Consulenza sono scelti tra persone fisiche che non ricoprano incarichi o ruoli analoghi in altre Fondazioni o, comunque, in altri Enti del Terzo Settore e che non ricoprano, altresì, incarichi dirigenziali o semi-dirigenziali in altre Pubbliche Amministrazioni, associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e/o di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro o in Enti sottoposti alla direzione e coordinamento o controllati dai suddetti Enti.

  5. L’Organo di Consulenza si riunisce ogni 6 mesi, previo avviso inviato, con 8 giorni di anticipo, a cura del suo Presidente.

  6. Ogni membro dell’Organo di Consulenza può, motivandolo, chiedere al Presidente di indire più frequenti riunioni.

  7. Il Presidente dell’Organo di Consulenza è scelto a maggioranza dei suoi membri durante la prima riunione e dura in carica fino alla scadenza del mandato.

  8. L’Organo di Consulenza assume le sue decisioni e, comunque, forma il suo consenso a maggioranza semplice dei presenti, mentre le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza semplice dei membri.

  9. L’Organo di Consulenza fornisce pareri e consulenze al Consiglio di Amministrazione in merito a quelle che ritiene debbano essere le priorità della Fondazione nel perseguimento delle sue finalità e scopi e/o in relazione agli atti compiuti dal Consiglio di Amministrazione; indica quanto la Fondazione potrebbe e/o dovrebbe fare e le iniziative che potrebbe e/o dovrebbe intraprendere.

  10. I pareri e le consulenze dell’Organo di Consulenza non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, che tuttavia deve ampiamente motivare le scelte adottate se in contrasto con detti atti.
Art. 20

Gratuità delle cariche

Le cariche della Fondazione sono gratuite ed effettuate volontariamente, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’ufficio, per coloro che risultino residenti fuori del Comune in cui ha sede la Fondazione, e salvo le indennità a favore del Revisore dei Conti e del Segretario Esecutivo, come deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti indicati dalla normativa vigente.

Art. 21

Conferenza di Comunicazione

La Fondazione può indire annualmente e/o con la cadenza ritenuta più opportuna, insieme con l’ISPRO, una Conferenza di Comunicazione, con lo scopo di rendere pubblicamente noto un rendiconto delle proprie attività e di presentare le iniziative programmate in raccordo con gli indirizzi regionali.

Art. 22

Personale della Fondazione

Per le sue attività la Fondazione si avvale di personale proprio e/o di personale esterno, anche eventualmente posto in disponibilità dai Fondatori o dai Partecipanti Istituzionali e/o di volontari.

Art. 23

Regolamento interno

Le modalità di funzionamento della Fondazione e di esecuzione delle norme del presente Statuto, in particolar modo per quel che riguarda i rimborsi spese, sono disciplinate con Regolamento interno, definito e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

Scioglimento

  1. Lo scioglimento della Fondazione avviene nei casi previsti dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che è competente anche per la nomina del Liquidatore e per la devoluzione del patrimonio nel rispetto della disciplina di cui all’art. 9 del CTS.

  2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono scopi analoghi ovvero fini di pubblica utilità e da individuarsi con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che avrà ad oggetto lo scioglimento e che nominerà, altresì, il Liquidatore, previo parere favorevole dell’Ufficio Regionale del RUNTS.

  3. I beni conferiti, affidati in concessione d’uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
Art. 25

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni del Codice Civile e le disposizioni di legge in materia di Fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato.